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Ufficio responsabile
Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive
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RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI AD AREE NON EDIFICABILI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 24.12.2015;
AVVISA
I Cittadini interessati che, in base all’art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 16/03/2015, è possibile presentare richiesta per privare della capacità edificatoria e rendere inedificabili, aree riconosciute edificabili dal vigente Piano Regolatore/Piano degli Interventi.
La richiesta dovrà essere:
- presentata e sottoscritta da tutti i proprietari dell’immobile di cui si chiede l’inedificabilità;
- completa almeno delle generalità, della residenza, del Codice Fiscale e di un recapito telefonico di ogni richiedente;
- completa dell’individuazione catastale del bene (comune censuario, sezione, foglio, particella/mappale);
la scadenza per la presentazione della domanda è fissata
31 MARZO 2016 entro le ore 13.00
con una delle seguenti modalità:
- in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Resana in via Castellana 2
- con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it
Eventuali richieste oltre tale termine non saranno valutate e potranno essere ripresentate alla pubblicazione di un nuovo avviso, previsto entro il 31 gennaio di ogni anno, in base all'art. 7 L.R. 4/2015.
Per facilitare la compilazione, anche on line, è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito informatico del Comune.
Entro sessanta giorni dalla scadenza indicata, il Comune valuterà le domande e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di limitare il consumo del suolo, le accoglierà con apposita variante allo Strumento Urbanistico Comunale.
Si fa presente che:
- con la variante verde l’area transita da “edificabile” a “inedificabile”, quindi, ad esempio, un’area “C” resterà “C inedificabile”
- se sull'area dichiarata non edificabile esistesse un volume realizzato legittimamente in precedenza, esso non potrà più essere soggetto ad ampliamenti che comportassero un consumo di suolo ulteriore rispetto all'attacco a terra dell'edificio riscontrato al momento della richiesta di inedificabilità;
- le aree ricomprese in ambiti di piano attuativo individuati dal Piano Regolatore e che dovessero essere riclassificate come “inedificabili ai sensi LR 4/2015 art. 7”, manterranno il regime giuridico di “ambito di piano attuativo” e parteciperanno al PUA nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, quantunque senza esprimere una propria capacità edificatoria. Di conseguenza il volume complessivo realizzabile dal PUA viene decurtato delle medesime quantità;
- se la “variante verde” va a compromettere la funzionalità urbanistica di una zona/lottizzazione, il Comune può negarla.
- per l’avvio della variante urbanistica, l’Amministrazione si riserva i dovuti approfondimenti per garantire equità di trattamento dei cittadini unitamente al governo programmato ed equilibrato delle trasformazioni del territorio.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Martino Pierobon