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IMU - Imposta municipale propria

Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è disciplinata dall’articolo 1 - commi da 739 a 783 - della Legge n.160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020 e pertanto la fattispecie immobiliare (fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 era gravata da TASI, dal 2020 è sottoposta a tassazione IMU.

Con la suddetta Legge n.160/2019 il legislatore ha riscritto la normativa sull’IMU confermandone l’impianto generale e lasciando pressoché invariate le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le modalità di calcolo. Le norme della vecchia Imu si applicano in quanto non espressamente abrogate o non incompatibili.

A seguito della nuova Legge n.160/2019 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 30.04.2020, ha adottato il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria.

CAMBIO DI RESIDENZA AI FINI IMU

Attenzione: si ricorda che ai fini dell’IMU per abitazione principale (non soggetta all’imposta) si intende quella nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertanto si consiglia al proprietario, che abbia acquistato un’abitazione in questo Comune e intenda trasferire nella medesima la propria residenza, di richiedere all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza al più presto possibile dalla data di acquisto (data del rogito notarile). 

 

INVIO MODULI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI

L’IMU è un’imposta che il contribuente deve liquidare (cioè calcolare) autonomamente poiché è il solo conoscitore di alcune condizioni effettive dei beni immobili posseduti. Tali condizioni possono variare nel corso dell’anno (vendite, acquisti, percentuale di possesso, tipo d’uso, eccetera).

Ciò nonostante anche per l’anno 2024 l’Amministrazione Comunale, ritenedo di fare cosa gradita in un'ottica di collaborazione e semplificazione degli adempimenti tributari, provvederà a recapitare, alla maggior parte dei contribuenti, i modelli di pagamento precompilati.

A tal fine sono stati selezionati i contribuenti con dati che non presentano anomalie. Tuttavia considerato che:

-       gli archivi catastali degli immobili (il “Catasto” come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalla Conservatoria dei registi immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi anni;

-       l’invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell’acconto e del saldo (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione Imu, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento

si invitano i contribuenti destinatari dei moduli di pagamento precompilati a verificare con la massima attenzione i dati indicati nella scheda immobiliare recapitata e qualora non fossero corretti a regolarizzare la posizione presso l’Ufficio Tributi al fine del ricalcolo del tributo in misura corretta con la conseguente ristampa dei modelli di versamento.

Si prega anche di verificare che tutti i comproprietari abbiano ricevuto il modello di pagamento e nell’ipotesi in cui, ad esempio, uno dei due coniugi comproprietari non sia rientrato nel progetto di spedizione e quindi non abbia ricevuto il modello F24, l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi per avere la stampa del modulo.

Si evidenzia che la responsabilità della correttezza del versamento rimane comunque in capo al contribuente il quale non è esonerato da responsabilità in caso di omesse o incomplete dichiarazioni/comunicazioni ovvero in caso di situazioni discordanti da quelle reali e non pregiudica, quindi, la possibilità per il Comune di accertamento dell’eventuale minore tributo pagato.

AVVISO I.M.U.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO A PARENTI DI PRIMO GRADO (genitori-figli)
<clicca per leggere>

ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO
Il comma 760 della Legge n. 160/2019 dispone che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n.431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
Si evidenzia che questa fattispecie agevolativa trova applicazione per i soli contratti di locazione abitativa di cui alla Legge 9/12/1998 n.431. Con questo tipo di contratto di locazione il canone non è liberamente concordato tra le parti, ma è appunto concordato sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative.

Per ottenere l’agevolazione ai fini IMU i contratti devono avere l’attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie degli accordi territoriali. (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.31/E del 20/04/2018).

In allegato alla presente pagina sono resi disponibili gli accordi territoriali per i contratti di locazione a canone concordato.

 

Descrizione generale

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Con la Legge n.160/2019 il Governo ha stabilito che l’IMU non si applica alle seguenti unità immobiliari, salvo che si tratti di un’unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:

a) abitazione principale e relative pertinenze;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

e) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Con la Legge n. 160/2019 il Governo ha altresì stabilito che l'IMU non si applica ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola (soggetti al pagamento dei contributi ex Scau), comprese le società agricole di cui all'art. 1 - comma 3 - del citato D.Lgs. n. 99/2004.

Ai sensi dell’art.1, comma 751, della Legge n.160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “fabbricati merce”), sono esenti dall’Imu.  Per godere dell’esenzione occorre però a pena di decadenza dal beneficio presentare apposita dichiarazione (entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento), utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle dichiarazioni Imu.

Esclusivamente per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D l’imposta deve essere versata interamente allo Stato. Per tutti gli altri immobili l’imposta dove essere versata interamente al Comune.

 

Acconto 2024

ENTRO IL 17 GIUGNO 2024

In base all’articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, l'importo della prima rata dell’IMU per l'anno 2024 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote dell'anno precedente (aliquote 2024 uguali a quelle 2023).

 

Saldo 2024

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024

Per il versamento del saldo (conguaglio) dell'imposta, da effettuarsi entro il 16 dicembre 2024, devono essere applicate le aliquote approvate per l'anno 2024 (aliquote 2024 uguali a quelle 2023).

 

Base imponibile

FABBRICATI

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 1 – commi 745 e 746 della Legge 27.12.2019 n.160, secondo i criteri di seguito specificati.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione

Coefficiente

Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10

160

Categoria catastale A/10

80

Gruppo catastale B

140

Categoria catastale C/1

55

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7

160

Categorie catastali C/3, C/4 e C/5

140

Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5

65

Categoria catastale D/5

80

 

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n.333, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1992 n.359, ai sensi del quale il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

 

AREE EDIFICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.

 

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli (anche non coltivati), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

 

Aliquote

L’Amministrazione Comunale, con Delibera di C.C. n. 32 del 29.12.2021, ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2022 che rimangono in vigore anche per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006:

 

DESCRIZIONE

ALIQUOTA

Detrazione

1)

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

0,4%

€ 200,00

2)

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola

0,1%

 

3)

Altri immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti

0,76%

 

 

Valori minimi delle Aree Edificabili

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 61 in data 08.11.2023

C O M U N E  D I  R E S A N A 

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO,  AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA,  DELLE AREE FABBRICABILI ANNO 2024

P.I.

vigente

ex P.R.G

 

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

RESANA

capoluogo euro

CASTELMINIO-

S.MARCO euro

A

A

Centro storico

87,00/mc.

79,00/mc.

B

B

Zona residenziale - intervento diretto

92,00/mc.

83,00/mc.

C1

C1

Zona residenziale - intervento diretto lotti liberi inedificati

92,00/mc.

83,00/mc.

C1

C2A

Zona residenziale - intervento diretto

92,00/mc.

83,00/mc.

C1

C1

Zona residenziale – lotti privi di edificabilità

25,00/mq.

20,00/mq.

C2

C2B

Zona residenziale urbanizzata

92,00/mc.

83,00/mc.

C2

C2B

Zona residenziale da urbanizzare

55,00/mq.

50,00/mq.

C1.1

E4

Nuclei residenziali agricoli con edificabilità puntuale

66,00/mc.

 

61,00/mc.

C1.1

E4

Nuclei residenziali agricoli privi di edificabilità

12,00/mq.

12,00/mq.

E

 

 

E

 

E

 

 

E

 

Lotti liberi edificabili in zona agricola uso residenziale, commerciale e direzionale

 

Lotti liberi edificabili in zona agricola uso produttivo agricolo ad uso stalla, annesso   (**)

45,00/mc.

 

 

15,00/mq

45,00/mc.

 

 

15,00/mq

DR-D1

D1

Zona artigianale-industriale urbanizzata

77,00/mq.

70,00/mq.

DR-D1

D1

Zona artigianale-industriale da urbanizzare

50,00/mq.

45,00/mq.

D2

D2

Zona di commercio, artigianato di servizio, direzionale - urbanizzata

77,00/mq.

70,00/mq.

D2

D2

Zona di commercio, artigianato di servizio, direzionale - da urbanizzare

50,00/mq.

45,00/mq.

F3

D3

Zona ricreativa, turistica, alberghiera (ex cave)

32,00/mc.

29,00/mc.

DR

D4

Zona agro-industriale 

50,00/mq.

45,00/mq.

F2

D7

Zona servizio-mobilità (distributori)

45,00/mq.

41,00/mq.

F

F

Zona per servizi di interesse pubblico - EDIFICABILE

12,00/mq.

12,00/mq.

Zona per servizi di interesse pubblico - NON EDIFICABILE

 8,00/mq.

8,00/mq

 

(**) per le aree agricole "di fatto edificabili" l'indice di edificabilità viene convenzionalmente fissato in 1 mc. per 1 mq. e, conseguentemente, l'area viene considerata edificabile in relazione alla volumetria complessiva da edificare o ristrutturare (se, ad esempio, viene costruito o ristrutturato un immobile per complessivi 800 mc., l'area edificabile corrispondente sarà determinata in 800 mq., indipendentemente dalla reale area pertinenziale). 

N.B.: i valori contenuti nella presente tabella sono determinati ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento del Comune, nel senso che non si farà luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le aree fabbricabili risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli risultanti nella presente tabella. 

Analogamente non si procederà ad alcun rimborso di imposta nel caso in cui il valore dichiarato dal contribuente sia superiore a quello risultante nella presente tabella. 

 

Abitazione Principale

Abitazione principale (definizione)
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica).
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

Pertinenze (definizione)
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini), C/6 (garages) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una sola, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.

Detrazione (casistica e valori) nel caso di abitazione principale soggetta ad imposta
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Assimilazioni all'abitazione principale per legge e regolamento:

- Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale sia ai fini dell’aliquota che della detrazione:

    unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

- Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai soli fini della detrazione:

    alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

 

Altri Immobili

Immobili di interesse storico-artistico
Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.

Immobili inagibili
Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.

Immobili in uso gratuito
Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione.

Immobili locati
Sono soggetti all'imposta con aliquota di base dello 0,76%, senza detrazione.

Terreni agricoli
Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 , iscritti alla previdenza agricola, che esplicano la loro attività a titolo principale, comprese le società agricole di cui all'art. 1 - comma 3 - del citato D.Lgs. n. 99/2004.

 

Modalità di pagamento

       -  con mod. F24 (reperebile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario) pagabile presso qualsiasi ufficio postale, qualsiasi sportello bancario oppure presso le tabaccherie autorizzate.

       - con apposito bollettino di conto corrente postale reperibile presso gli uffici postali e pagabile presso gli stessi.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.

L’importo complessivo da pagare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi oppure per eccesso se è superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto per l’intero anno è inferiore o pari ad Euro 12,00.

Esclusivamente per i fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D l'imposta deve essere versata interamente allo Stato.
Per tutti gli altri immobili l'imposta deve essere versata interamente al comune.

Occorre indicare, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato (a quest'ultimo esclusivamente con riguardo ai fabbricati di categoria catastale D), già suddivisi secondo i seguenti codici istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

Codice

Tipologia immobile

3912

Abitazione principale e relative pertinenze

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati

3925

Altri fabbricati (per fabbricati categoria catastale D)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Resana: H238.

 

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

L’IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Coloro che non potessero utilizzare il modello F24 possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze):

‐ per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario direttamente in favore del Comune di Resana – codice IBAN  IT 16 M 03069 12117 100000046281 

‐ per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN  IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione

fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;

- l’annualità di riferimento;

- l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate o “Acconto e Saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione. 

La  copia di  entrambe  le  operazioni  deve  essere  inoltrata  al  Comune per i successivi controlli (e-mail: tributi@comune.resana.tv.it  oppure  pec: protocollo.comune.resana.tv@pecveneto.it)

 

Ultima modifica: venerdì, 05 aprile 2024

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