Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è disciplinata dall’articolo 1 - commi da 739 a 783 - della Legge n.160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020 e pertanto la fattispecie immobiliare (fabbricati rurali strumentali) che sino al 31/12/2019 era gravata da TASI, dal 2020 è sottoposta a tassazione IMU.
Con la suddetta Legge n.160/2019 il legislatore ha riscritto la normativa sull’IMU confermandone l’impianto generale e lasciando pressoché invariate le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le modalità di calcolo. Le norme della vecchia Imu si applicano in quanto non espressamente abrogate o non incompatibili.
A seguito della nuova Legge n.160/2019 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 30.04.2020, ha adottato il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria.
CAMBIO DI RESIDENZA AI FINI IMU Attenzione: si ricorda che ai fini dell’IMU per abitazione principale (non soggetta all’imposta) si intende quella nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto si consiglia al proprietario, che abbia acquistato un’abitazione in questo Comune e intenda trasferire nella medesima la propria residenza, di richiedere all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza al più presto possibile dalla data di acquisto (data del rogito notarile). |
INVIO MODULI DI PAGAMENTO PRECOMPILATI L’IMU è un’imposta che il contribuente deve liquidare (cioè calcolare) autonomamente poiché è il solo conoscitore di alcune condizioni effettive dei beni immobili posseduti. Tali condizioni possono variare nel corso dell’anno (vendite, acquisti, percentuale di possesso, tipo d’uso, eccetera). Ciò nonostante anche per l’anno 2024 l’Amministrazione Comunale, ritenedo di fare cosa gradita in un'ottica di collaborazione e semplificazione degli adempimenti tributari, provvederà a recapitare, alla maggior parte dei contribuenti, i modelli di pagamento precompilati. A tal fine sono stati selezionati i contribuenti con dati che non presentano anomalie. Tuttavia considerato che: - gli archivi catastali degli immobili (il “Catasto” come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalla Conservatoria dei registi immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi anni; - l’invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell’acconto e del saldo (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione Imu, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento si invitano i contribuenti destinatari dei moduli di pagamento precompilati a verificare con la massima attenzione i dati indicati nella scheda immobiliare recapitata e qualora non fossero corretti a regolarizzare la posizione presso l’Ufficio Tributi al fine del ricalcolo del tributo in misura corretta con la conseguente ristampa dei modelli di versamento. Si prega anche di verificare che tutti i comproprietari abbiano ricevuto il modello di pagamento e nell’ipotesi in cui, ad esempio, uno dei due coniugi comproprietari non sia rientrato nel progetto di spedizione e quindi non abbia ricevuto il modello F24, l’interessato potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi per avere la stampa del modulo. Si evidenzia che la responsabilità della correttezza del versamento rimane comunque in capo al contribuente il quale non è esonerato da responsabilità in caso di omesse o incomplete dichiarazioni/comunicazioni ovvero in caso di situazioni discordanti da quelle reali e non pregiudica, quindi, la possibilità per il Comune di accertamento dell’eventuale minore tributo pagato. |
AVVISO I.M.U.
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO A PARENTI DI PRIMO GRADO (genitori-figli)
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ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO
Il comma 760 della Legge n. 160/2019 dispone che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n.431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
Si evidenzia che questa fattispecie agevolativa trova applicazione per i soli contratti di locazione abitativa di cui alla Legge 9/12/1998 n.431. Con questo tipo di contratto di locazione il canone non è liberamente concordato tra le parti, ma è appunto concordato sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative.
Per ottenere l’agevolazione ai fini IMU i contratti devono avere l’attestazione di conformità rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie degli accordi territoriali. (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.31/E del 20/04/2018).
In allegato alla presente pagina sono resi disponibili gli accordi territoriali per i contratti di locazione a canone concordato.