IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- omissis -
ORDINA
a tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, nonché a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:
- alla pulizia con il taglio della vegetazione spontanea sino ad un metro dall’argine e di tutte le aree di pertinenza con l’asportazione dei materiali eventualmente ivi presenti in modo da garantire il libero deflusso delle acque, evitando allagamenti delle aree circostanti;
- alla manutenzione delle rive dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, i muri o i fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l’incolumità pubblica;
- ad eseguire, qualora il fosso stradale funga anche da punto di raccolta delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), la manutenzione dei fossi di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
- a mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale, nonché alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- ove necessario, alla risagomatura dei fossi e delle rive, con rimozione dei fanghi o detriti depositati, in modo da mantenere inalterata la larghezza e profondità originaria dei fossi e degli alvei;
- nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali a mantenere la distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà privata per i lavori di aratura e di coltivazione, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle rive. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 e s.m.i.;
- a realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
- all’esecuzione di quanto prescritto con la presente ordinanza con l’assoluto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione e l’uso di diserbanti e disseccanti.
RICORDA CHE
- sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l’ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte del Consorzio di Bonifica Piave e del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- prima dell’inizio dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con gli Uffici Lavori Pubblici del Comune i tempi e i modi di esecuzione dei lavori;
AVVERTE CHE
- in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori necessari e in danno dei trasgressori senza che questi possano avanzare eventuali richieste di rimborso per danneggiamenti o altre pretese;
- qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- gli agenti di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 12 D. Lvo 285/1992 e s.m.i., Codice della Strada, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Polizia Idraulica e del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza;
- la mancanza osservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrativa previste dal vigente D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., dal vigente Regolamento di Polizia Idraulica del Piano delle Acque e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
La sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l’obbligo di eseguire le attività in capo agli obbligati ed in caso di inadempienza, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall’Amministrazione Comunale con rivalsa a carico degli inadempienti.
DISPONE CHE
La presente Ordinanza, per opportuna informazione e conoscenza, venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, nonché pubblicata sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio Comunale on line per notifica;
Copia del presente provvedimento viene inoltrato al Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, al Consorzio di Bonifica Piave, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, alla Provincia di Treviso nonché alle Associazioni di categoria interessate per quanto di competenza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il geom. Nicola Libralato, Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ecologia del Comune di Resana.
IL RESPONSABILE
geom. Nicola Libralato
In allegato il testo integrale dell'ordinanza.